Art. 10 
 
                       Attivita' sperimentali. 
              Modifiche all'art. 18 della l.r. 25/1998 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 25/1998 le parole:
«E' competenza della Giunta regionale  autorizzare»  sono  sostituite
dalle seguenti: «La Regione autorizza le».