Art. 14 Oneri istruttori. Inserimento dell'art. 20 novies della l.r. 25/1998 1. Dopo l'art. 20 octies della legge regionale 25/1998 e' inserito il seguente: «Art. 20 novies Oneri istruttori 1. Gli importi e le modalita', di applicazione e di corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative alle autorizzazioni di cui all'art. 5, non rilasciate nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 59/2013 o nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla parte II, titolo III bis del medesimo decreto legislativo 152/2006, ove non determinati da disposizioni nazionali, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei costi delle attivita' svolte nell'ambito dell'istruttoria del procedimento e sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3. 2. Per le istanze relative alla bonifica dei siti inquinati, gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi al rilascio dei titoli sostituiti dall'autorizzazione regionale di cui all'art. 242, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in misura non inferiore a 100,00 euro e non superiore a 5.000,00 euro, tenendo conto: a) della tipologia d'istanza ai sensi della parte IV, titolo V, del decreto legislativo 152/2006; b) della complessita' dell'intervento per le ipotesi di cui all'art. 242, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 . 3. Per le istanze non ricomprese nel comma 2, gli importi di cui al comma 1 sono determinati, in misura non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 800,00 euro, tenendo conto della complessita' istruttoria, valutata anche in relazione alla tipologia del titolo autorizzatorio e dell'istanza. 4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce altresi' le modalita' di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo nonche' la quota percentuale da destinare ad ARPAT. 5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» titolo 3 «entrate extratributarie» del bilancio regionale.».