Art. 14 
 
                          Oneri istruttori. 
         Inserimento dell'art. 20 novies della l.r. 25/1998 
 
  1. Dopo l'art. 20 octies della legge regionale 25/1998 e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 20 novies Oneri istruttori 
  1. Gli importi e le modalita', di applicazione e di  corresponsione
degli oneri istruttori e delle tariffe relative  alle  autorizzazioni
di cui all'art. 5,  non  rilasciate  nell'ambito  dell'autorizzazione
unica ambientale di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica
59/2013 o nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale di cui
alla parte II,  titolo  III  bis  del  medesimo  decreto  legislativo
152/2006,  ove  non  determinati  da  disposizioni  nazionali,   sono
definiti con deliberazione della Giunta  regionale,  sulla  base  dei
costi  delle  attivita'  svolte  nell'ambito   dell'istruttoria   del
procedimento e sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3. 
  2. Per le istanze relative alla bonifica dei  siti  inquinati,  gli
importi di cui al comma  1  sono  definiti,  al  netto  di  eventuali
ulteriori  oneri  relativi  al   rilascio   dei   titoli   sostituiti
dall'autorizzazione regionale di  cui  all'art.  242,  comma  7,  del
decreto legislativo 152/2006, in misura non inferiore a 100,00 euro e
non superiore a 5.000,00 euro, tenendo conto: 
  a) della tipologia d'istanza ai sensi della parte IV, titolo V, del
decreto legislativo 152/2006; 
  b)  della  complessita'  dell'intervento  per  le  ipotesi  di  cui
all'art. 242, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 . 
  3. Per le istanze non ricomprese nel comma 2, gli importi di cui al
comma 1 sono determinati, in misura non inferiore a 300,00 euro e non
superiore  a  800,00   euro,   tenendo   conto   della   complessita'
istruttoria, valutata anche in relazione alla  tipologia  del  titolo
autorizzatorio e dell'istanza. 
  4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce altresi'  le  modalita'
di aggiornamento degli  oneri  quantificati  ai  sensi  del  presente
articolo nonche' la quota percentuale da destinare ad ARPAT. 
  5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui  al  presente
articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia  di  entrate
n. 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei  beni»  titolo   3   «entrate   extratributarie»   del   bilancio
regionale.».