Art. 18 
 
Disposizioni  per  la  determinazione  dell'ammontare   del   tributo
speciale dovuto per il deposito in discarica dei  rifiuti  urbani  ed
                       assimilati agli urbani. 
            Modifiche all'art. 30-bis della l.r. 25/1998 
 
  1. Il comma 11 dell'art. 30-bis della legge  regionale  25/1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «11. Le somme effettivamente incassate ai sensi del  comma  5  sono
riassegnate  sui   bilanci   degli   esercizi   successivi   per   il
finanziamento di  interventi  diretti  a  ridurre  la  produzione  di
rifiuti nonche' ad incentivare il sistema di  raccolta  differenziata
secondo le modalita' di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14
(Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).».