Art. 18 Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. Modifiche all'art. 30-bis della l.r. 25/1998 1. Il comma 11 dell'art. 30-bis della legge regionale 25/1998 e' sostituito dal seguente: «11. Le somme effettivamente incassate ai sensi del comma 5 sono riassegnate sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonche' ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalita' di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).».