Art. 19 
 
Disposizioni transitorie per  la  determinazione  dell'ammontare  del
tributo speciale dovuto per il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti
                  urbani ed assimilati agli urbani. 
         Modifiche all'art. 30-quinquies della l.r. 25/1998 
 
  1. Il comma 12 dell'art. 30-quinquies della legge regionale 25/1998
e' sostituito dal seguente: 
  «12. Le somme effettivamente incassate ai sensi del  comma  4  sono
riassegnate  sui   bilanci   degli   esercizi   successivi   per   il
finanziamento di  interventi  diretti  a  ridurre  la  produzione  di
rifiuti nonche' ad incentivare il sistema di  raccolta  differenziata
secondo le modalita' di cui alla legge regionale 14/2007.».