Art. 19 Disposizioni transitorie per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. Modifiche all'art. 30-quinquies della l.r. 25/1998 1. Il comma 12 dell'art. 30-quinquies della legge regionale 25/1998 e' sostituito dal seguente: «12. Le somme effettivamente incassate ai sensi del comma 4 sono riassegnate sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonche' ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalita' di cui alla legge regionale 14/2007.».