Art. 2 
 
                      Competenze della Regione. 
               Modifiche all'art. 5 della l.r. 25/1998 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 5 della  l.r.  25/1998  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1. La Regione, fatto salvo  quanto  diversamente  stabilito  dalla
normativa regionale, esercita tutte le  funzioni  amministrative,  di
pianificazione,  di  programmazione,  di  indirizzo  e  controllo  in
materia  di  gestione  dei  rifiuti,   di   spandimento   fanghi   in
agricoltura, di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati  non
riservate dalla normativa nazionale allo  Stato  o  ad  enti  diversi
dalla Regione e dalla provincia ed in particolare: 
  a) l'approvazione del piano regionale di gestione  dei  rifiuti  di
cui all'art. 9; 
  b) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti  dalle
navi e  dei  residui  di  carico,  di  cui  all'art.  5  del  decreto
legislativo 24  giugno  2003,  n.  182  (Attuazione  della  direttiva
2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i  rifiuti
prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto  disposto
dall'art. 6-bis; 
  c)  il  rilascio  delle  autorizzazioni   per   la   realizzazione,
l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo
svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero  dei  rifiuti,
anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211  e
213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia
ambientale), nonche', ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di
cui alla parte II, titolo III bis, del medesimo  decreto  legislativo
152/2006, ivi comprese le autorizzazioni relative  agli  impianti  di
cui all'art. 21; 
  d) il controllo, con il  supporto  dell'Agenzia  regionale  per  la
protezione ambientale  della  Toscana  (ARPAT),  sul  rispetto  delle
prescrizioni contenute negli atti autorizzativi e  piu'  in  generale
sulle attivita' di gestione dei  rifiuti,  di  intermediazione  e  di
commercio,  ivi  compresa  l'applicazione  delle  relative   sanzioni
amministrative, fatte salve le funzioni di controllo  sul  territorio
svolte dagli organi  di  polizia  giudiziaria  e  ferme  restando  le
competenze dei comuni di cui  all'art.  262,  comma  1,  del  decreto
legislativo 152/2006; 
  e) le funzioni relative alle procedure  semplificate  di  cui  agli
articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo  152/2006  e  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera g), del regolamento emanato con  decreto
del Presidente della Repubblica 13 marzo  2013,  n.  59  (Regolamento
recante la  disciplina  dell'autorizzazione  unica  ambientale  e  la
semplificazione di adempimenti amministrativi in  materia  ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non  soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale,  a  norma  dell'art.  23  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ); 
  f) il rilascio, formazione, rinnovo  o  aggiornamento,  nell'ambito
dell'autorizzazione   unica   ambientale,   dell'autorizzazione   per
l'utilizzo dei  fanghi  derivanti  dal  processo  di  depurazione  in
agricoltura di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), del  decreto  del
Presidente della Repubblica 59/2013, nei casi e  nel  rispetto  delle
procedure previste nel medesimo decreto; 
  g) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni  di
necessita' o di urgenza di cui all'art. 191 del  decreto  legislativo
152/2006, nonche' la promozione e l'adozione delle iniziative di  cui
al comma 2 del medesimo articolo; 
  h) l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  nei  casi  previsti  dalla
presente legge e dal decreto legislativo 152/2006; 
  i) l'approvazione di norme regolamentari per  la  disciplina  delle
attivita' di gestione dei rifiuti, nel rispetto  di  quanto  previsto
dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a: 
  1) i criteri e le  modalita'  per  l'esercizio  delle  funzioni  di
controllo e vigilanza; 
  2) la determinazione, nel rispetto  delle  norme  tecniche  di  cui
all'art. 195, comma 2, lettera a), del decreto legislativo  152/2006,
di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; 
  3)  la  definizione   dei   parametri   di   riferimento   per   la
quantificazione degli scarti e sovvalli prodotti  negli  impianti  di
gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all'art. 30-quater,  ai
fini dell'applicazione del tributo per lo  smaltimento  in  discarica
disciplinato  dalla  legge  28  dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica). 
  l) la redazione di: 
  1) linee guida e criteri per la  predisposizione  e  l'approvazione
dei  progetti  di  bonifica  e  di  messa   in   sicurezza,   nonche'
l'individuazione  delle  tipologie  di  progetti  non   soggetti   ad
autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'art.  195,  comma
1, lettera r), del decreto legislativo 152/2006; 
  2)    un    disciplinare    per    l'esercizio    delle    funzioni
tecnico-amministrative in materia di bonifica. 
  m) l'erogazione dei finanziamenti previsti dal piano  regionale  di
cui all'art. 9, nonche' dei contributi di cui all'art. 3; 
  n) la concessione di  finanziamenti  per  la  redazione  di  studi,
ricerche, piani,  progetti,  mostre,  convegni,  programmi,  indagini
tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione; 
  o) le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti
attribuite alle autorita' competenti di spedizione e destinazione  di
cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni  di  rifiuti,
ivi comprese le comunicazioni di  cui  all'art.  194,  comma  7,  del
decreto legislativo 152/2006; 
  p) tutte le funzioni amministrative  concernenti  la  bonifica  dei
siti inquinati attribuite alle regioni ed alle province ai sensi  del
titolo V, della parte IV, del decreto  legislativo  152/2006,  e  non
riservate ai comuni dalla legge  regionale  10  luglio  2006,  n.  30
(Funzioni  amministrative  di  competenza  comunale  in  materia   di
bonifica di siti contaminati).». 
  2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 25/1998 le  parole:
«di cui al comma 1, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti:  «di
gestione dei rifiuti».