Art. 2 Competenze della Regione. Modifiche all'art. 5 della l.r. 25/1998 1. Il comma 1 dell'art. 5 della l.r. 25/1998 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di gestione dei rifiuti, di spandimento fanghi in agricoltura, di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia ed in particolare: a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 9; b) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall'art. 6-bis; c) il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonche', ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla parte II, titolo III bis, del medesimo decreto legislativo 152/2006, ivi comprese le autorizzazioni relative agli impianti di cui all'art. 21; d) il controllo, con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi e piu' in generale sulle attivita' di gestione dei rifiuti, di intermediazione e di commercio, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, fatte salve le funzioni di controllo sul territorio svolte dagli organi di polizia giudiziaria e ferme restando le competenze dei comuni di cui all'art. 262, comma 1, del decreto legislativo 152/2006; e) le funzioni relative alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006 e di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ); f) il rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale, dell'autorizzazione per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 59/2013, nei casi e nel rispetto delle procedure previste nel medesimo decreto; g) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessita' o di urgenza di cui all'art. 191 del decreto legislativo 152/2006, nonche' la promozione e l'adozione delle iniziative di cui al comma 2 del medesimo articolo; h) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal decreto legislativo 152/2006; i) l'approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attivita' di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a: 1) i criteri e le modalita' per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza; 2) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 195, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; 3) la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all'art. 30-quater, ai fini dell'applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). l) la redazione di: 1) linee guida e criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonche' l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 195, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 152/2006; 2) un disciplinare per l'esercizio delle funzioni tecnico-amministrative in materia di bonifica. m) l'erogazione dei finanziamenti previsti dal piano regionale di cui all'art. 9, nonche' dei contributi di cui all'art. 3; n) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione; o) le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorita' competenti di spedizione e destinazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 194, comma 7, del decreto legislativo 152/2006; p) tutte le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati attribuite alle regioni ed alle province ai sensi del titolo V, della parte IV, del decreto legislativo 152/2006, e non riservate ai comuni dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati).». 2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 25/1998 le parole: «di cui al comma 1, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «di gestione dei rifiuti».