Art. 24 
 
                    Divieto di contatto di aree. 
               Modifiche all'art. 6 della l.r. 89/1998 
 
  1. Il  comma  2  dell'art.  6  della  legge  regionale  89/1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Qualora, in relazione al divieto di cui al comma  1,  insorgano
conflitti tra comuni confinanti, la  Giunta  regionale  provvede  con
propria deliberazione, sentiti i comuni interessati.».