Art. 24 Divieto di contatto di aree. Modifiche all'art. 6 della l.r. 89/1998 1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 89/1998 e' sostituito dal seguente: «2. Qualora, in relazione al divieto di cui al comma 1, insorgano conflitti tra comuni confinanti, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati.».