Art. 34 
 
              Modifiche al preambolo della l.r. 9/2010 
 
  1. I punti 15 e 16 del preambolo della legge regionale 11  febbraio
2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualita'  dell'aria  ambiente),
sono abrogati. 
  2. Il punto 17  del  preambolo  della  legge  regionale  9/2010  e'
sostituito dal seguente: 
  «17.  Risponde  a  esigenze   di   semplificazione   amministrativa
l'individuazione, nell'ambito di un  apposito  regolamento  approvato
dalla  Giunta  regionale,  di   criteri   per   il   rilascio   delle
autorizzazioni, nonche' delle categorie di impianti ed attivita', tra
cui gli impianti termici  civili  non  disciplinati  dalla  parte  V,
titolo II, del decreto  legislativo  152/2006,  per  cui  la  Regione
adotta le autorizzazioni generali di cui all'art.  272  del  medesimo
decreto legislativo 152/2006;».