Art. 34 Modifiche al preambolo della l.r. 9/2010 1. I punti 15 e 16 del preambolo della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualita' dell'aria ambiente), sono abrogati. 2. Il punto 17 del preambolo della legge regionale 9/2010 e' sostituito dal seguente: «17. Risponde a esigenze di semplificazione amministrativa l'individuazione, nell'ambito di un apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, di criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonche' delle categorie di impianti ed attivita', tra cui gli impianti termici civili non disciplinati dalla parte V, titolo II, del decreto legislativo 152/2006, per cui la Regione adotta le autorizzazioni generali di cui all'art. 272 del medesimo decreto legislativo 152/2006;».