Art. 35 Competenze della Regione. Modifiche all'art. 2 della l.r. 9/2010 1. Prima del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9/2010 e' inserito il seguente: «01. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualita' dell'aria ambiente, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia.». 2. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 9/2010 le parole: «per le quali le province adottano le autorizzazioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali sono adottate le autorizzazioni generali». 3. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 9/2010, e' aggiunto il seguente: «4-bis.Le strutture regionali competenti provvedono: a) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attivita' di cui alla parte V, titolo I, del decreto legislativo 152/2006, ivi comprese le autorizzazioni generali di cui all'art. 272 del medesimo decreto legislativo 152/2006, nel rispetto di quanto ivi previsto e secondo le modalita' stabilite dal titolo II, capo III, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009); b) al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale, dei titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ), nei casi e nel rispetto delle procedure previste nel medesimo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 59/2013 . c) all'attivita' di controllo sulle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti ed attivita' di cui alla lettera a), all'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 279 del decreto legislativo 152/2006, nonche' all'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art. 278 del medesimo decreto legislativo 152/2006; d) al coordinamento dei comuni per l'elaborazione ed attuazione dei piani di azione comunale (PAC).». 4. Dopo il comma 4-bis dell'art. 2 della legge regionale 9/2010, e' aggiunto il seguente: «4-ter. La Regione si avvale dell'ARPAT per le attivita' di controllo. La Regione puo' altresi' avvalersi del supporto tecnico scientifico dell'ARPAT per lo svolgimento delle altre funzioni di cui al comma 4-bis, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»).».