Art. 35 
 
                      Competenze della Regione. 
               Modifiche all'art. 2 della l.r. 9/2010 
 
  1. Prima del comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale  9/2010  e'
inserito il seguente: 
  «01. La Regione, fatto salvo quanto  diversamente  stabilito  dalla
normativa regionale, esercita tutte le  funzioni  amministrative,  di
pianificazione,  di  programmazione,  di  indirizzo  e  controllo  in
materia di tutela della qualita' dell'aria  ambiente,  non  riservate
dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla  Regione
e dalla Provincia.». 
  2. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 9/2010  le  parole:
«per le quali le province adottano le autorizzazioni  generali»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «per  le   quali   sono   adottate   le
autorizzazioni generali». 
  3. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della  legge  regionale  9/2010,  e'
aggiunto il seguente: 
  «4-bis.Le strutture regionali competenti provvedono: 
  a) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione  alle  emissioni
in atmosfera derivanti dagli impianti e attivita' di cui  alla  parte
V, titolo I,  del  decreto  legislativo  152/2006,  ivi  comprese  le
autorizzazioni generali di cui  all'art.  272  del  medesimo  decreto
legislativo 152/2006, nel rispetto di quanto ivi previsto  e  secondo
le modalita' stabilite dal titolo II, capo III, della legge regionale
23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino  normativo
2009); 
  b) al rilascio, formazione, rinnovo  o  aggiornamento,  nell'ambito
dell'autorizzazione unica ambientale, dei titoli di cui  all'art.  3,
comma 1, lettere c) e d), del regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 (Regolamento  recante
la   disciplina   dell'autorizzazione   unica   ambientale    e    la
semplificazione di adempimenti amministrativi in  materia  ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non  soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale,  a  norma  dell'art.  23  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ), nei casi  e  nel  rispetto  delle
procedure previste nel medesimo regolamento emanato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 59/2013 . 
  c) all'attivita' di controllo sulle emissioni in atmosfera prodotte
dagli impianti ed attivita' di cui alla lettera a),  all'applicazione
delle  sanzioni  stabilite  dall'art.  279  del  decreto  legislativo
152/2006, nonche'  all'esercizio  dei  poteri  di  ordinanza  di  cui
all'art. 278 del medesimo decreto legislativo 152/2006; 
  d) al coordinamento dei comuni per l'elaborazione ed attuazione dei
piani di azione comunale (PAC).». 
  4. Dopo il comma 4-bis dell'art. 2 della legge regionale 9/2010, e'
aggiunto il seguente: 
  «4-ter. La  Regione  si  avvale  dell'ARPAT  per  le  attivita'  di
controllo. La Regione puo' altresi' avvalersi  del  supporto  tecnico
scientifico dell'ARPAT per lo svolgimento delle altre funzioni di cui
al comma 4-bis, nelle forme e con le modalita' previste  dalla  legge
regionale 22  giugno  2009,  n.  30  (Nuova  disciplina  dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»).».