Art. 36 
 
                          Oneri istruttori. 
            Inserimento dell'art. 2-bis della l.r. 9/2010 
 
  1. Dopo l'art. 2  della  legge  regionale  9/2010  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 2-bis Oneri istruttori 
  1. Gli importi degli oneri istruttori e delle tariffe relativi alle
autorizzazioni generali di cui all'art. 272 del  decreto  legislativo
152/2006,  non  rilasciate  nell'ambito   dell'autorizzazione   unica
ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica  59/2013
ove non determinati da disposizioni nazionali, sono determinati nella
misura  fissa  di  euro  150,00,  da  corrispondere  all'atto   della
presentazione della domanda. 
  2. L'importo di cui al comma  1  e'  aggiornato  con  deliberazione
della Giunta regionale. 
  3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui  al  presente
articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia  di  entrate
n. 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei  beni»  titolo   3   «entrate   extratributarie»   del   bilancio
regionale.».