Art. 36 Oneri istruttori. Inserimento dell'art. 2-bis della l.r. 9/2010 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 9/2010 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis Oneri istruttori 1. Gli importi degli oneri istruttori e delle tariffe relativi alle autorizzazioni generali di cui all'art. 272 del decreto legislativo 152/2006, non rilasciate nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 59/2013 ove non determinati da disposizioni nazionali, sono determinati nella misura fissa di euro 150,00, da corrispondere all'atto della presentazione della domanda. 2. L'importo di cui al comma 1 e' aggiornato con deliberazione della Giunta regionale. 3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» titolo 3 «entrate extratributarie» del bilancio regionale.».