Art. 38 
 
  Rete regionale di rilevamento della qualita' dell'aria ambiente. 
               Modifiche all'art. 5 della l.r. 9/2010 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 9/2010  le  parole:
«e sentite le province» sono soppresse. 
  2. Dopo il comma 6 dell'art. 5  della  legge  regionale  9/2010  e'
aggiunto il seguente: 
  «6-bis. La Regione provvede  altresi'  alla  gestione  anche  delle
postazioni esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge
regionale  24  febbraio  2016,  n.  15   (Riordino   delle   funzioni
amministrative  in  materia  ambientale  in  attuazione  della  legge
regionale  22/2015  nelle  materie  rifiuti,  tutela  della  qualita'
dell'aria, inquinamento  acustico.  Modifiche  alle  leggi  regionali
25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), non facenti parte delle
rete regionale di rilevamento.»