Art. 38 Rete regionale di rilevamento della qualita' dell'aria ambiente. Modifiche all'art. 5 della l.r. 9/2010 1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 9/2010 le parole: «e sentite le province» sono soppresse. 2. Dopo il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 9/2010 e' aggiunto il seguente: «6-bis. La Regione provvede altresi' alla gestione anche delle postazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della legge regionale 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualita' dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), non facenti parte delle rete regionale di rilevamento.»