Art. 4 Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell'Autorita' marittima. Modifiche all'art. 6-ter della l.r. 25/1998 1. Il comma 2 dell'art. 6-ter della legge regionale 25/1998 e' sostituito dal seguente: «2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano proposto, lo stesso e' integrato a cura della Regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti.».