Art. 4 
 
Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e  dei  residui  di
      carico nei porti di competenza dell'Autorita' marittima. 
             Modifiche all'art. 6-ter della l.r. 25/1998 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 6-ter  della  legge  regionale  25/1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano proposto, lo
stesso e' integrato a cura della Regione, per  gli  aspetti  relativi
alla gestione, con le previsioni contenute  nel  piano  regionale  di
gestione dei rifiuti.».