Art. 41 
 
                     Regolamento di attuazione. 
               Modifiche all'art. 16 della l.r. 9/2010 
 
  1. Il  comma  1  dell'art.  16  della  legge  regionale  9/2010  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La Giunta  regionale  approva,  con  apposito  regolamento,  le
modalita' per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni di  cui
all'art. 2, comma 4 bis, lettere a) e b), e le modalita' tecniche per
lo svolgimento dei controlli di cui  alla  lettera  c)  del  medesimo
comma 4-bis.».