Art. 41 Regolamento di attuazione. Modifiche all'art. 16 della l.r. 9/2010 1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 9/2010 e' sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale approva, con apposito regolamento, le modalita' per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4 bis, lettere a) e b), e le modalita' tecniche per lo svolgimento dei controlli di cui alla lettera c) del medesimo comma 4-bis.».