Art. 42 
 
                      Disposizioni transitorie. 
               Modifiche all'art. 17 della l.r. 9/2010 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 17 della legge regionale 9/2010 le  parole:
«e gli indirizzi per il coordinamento provinciale di cui all'art.  2,
comma 2, lettera f)» sono soppresse.