Art. 46 
 
Approvazione  dei  progetti   degli   interventi   e   individuazione
                    dell'autorita' espropriante. 
              Modifiche all'art. 22 della l.r. 69/2011 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 69/2011 le parole:
«puo' avvalersi dei comuni e delle province»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «puo'  avvalersi  dell'ufficio   per   le   espropriazioni
costituito presso altro ente locale».