Art. 46 Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorita' espropriante. Modifiche all'art. 22 della l.r. 69/2011 1. Al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 69/2011 le parole: «puo' avvalersi dei comuni e delle province» sono sostituite dalle seguenti: «puo' avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni costituito presso altro ente locale».