Art. 5 Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati. Modifiche all'art. 8-ter della l.r. 25/1998 1. Al comma 1 dell'art. 8-ter della legge regionale 25/1998 la parola«, provinciali» e' soppressa. 2. Il comma 2 dell'art. 8-ter della legge regionale 25/1998 e' sostituito con il seguente: «2. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati e' composto dal dirigente responsabile, o suo delegato, della struttura regionale competente, nonche' dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di bonifica dei siti inquinati appartenenti ai cinque comuni individuati dal consiglio delle autonomie locali.».