Art. 5 
 
Comitato  regionale  di  coordinamento  per  la  bonifica  dei   siti
                             inquinati. 
             Modifiche all'art. 8-ter della l.r. 25/1998 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 8-ter  della  legge  regionale  25/1998  la
parola«, provinciali» e' soppressa. 
  2. Il comma 2 dell'art. 8-ter  della  legge  regionale  25/1998  e'
sostituito con il seguente: 
  «2. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti
inquinati e' composto dal dirigente  responsabile,  o  suo  delegato,
della  struttura  regionale   competente,   nonche'   dai   dirigenti
responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia  di
bonifica dei siti inquinati appartenenti ai cinque comuni individuati
dal consiglio delle autonomie locali.».