Art. 50 
 
                             Assemblea. 
              Modifiche all'art. 35 della l.r. 69/2011 
 
  1. Il comma  4  dell'art.  35  della  legge  regionale  69/2011  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. Alle sedute  dell'assemblea  e'  invitato  a  partecipare,  con
funzioni consultive e senza diritto di  voto,  l'assessore  regionale
competente ovvero,  in  caso  di  sua  assenza,  il  dirigente  della
struttura regionale competente.».