Art. 50 Assemblea. Modifiche all'art. 35 della l.r. 69/2011 1. Il comma 4 dell'art. 35 della legge regionale 69/2011 e' sostituito dal seguente: «4. Alle sedute dell'assemblea e' invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.».