Art. 54 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  I  dirigenti  responsabili,  o  loro  delegati,  degli   uffici
provinciali facenti parte del Comitato regionale di coordinamento per
la bonifica dei siti inquinati, di cui  all'art.  8-ter  della  legge
regionale 25/1998, nonche' i rappresentanti  delle  province  facenti
parte del Comitato regionale di coordinamento, di cui all'art. 15-bis
della legge regionale 89/1998, decadono a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge  e  gli  organismi  rimangono
validamente costituiti in assenza di tali membri. 
  2. Le postazioni per il rilevamento della qualita' dell'aria di cui
all'art.  5  della  legge  regionale  9/2010  sono   acquisite   alla
proprieta' delle Regione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10
della legge regionale 22/2015.