Art. 54 Disposizioni transitorie 1. I dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici provinciali facenti parte del Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati, di cui all'art. 8-ter della legge regionale 25/1998, nonche' i rappresentanti delle province facenti parte del Comitato regionale di coordinamento, di cui all'art. 15-bis della legge regionale 89/1998, decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli organismi rimangono validamente costituiti in assenza di tali membri. 2. Le postazioni per il rilevamento della qualita' dell'aria di cui all'art. 5 della legge regionale 9/2010 sono acquisite alla proprieta' delle Regione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 22/2015.