Art. 7 
 
              Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. 
              Modifiche all'art. 15 della l.r. 25/1998 
 
  1. Il comma 2-bis dell'art. 15 della  legge  regionale  25/1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «2-bis.  I  comuni,  le  autorita'  per  il  servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti urbani,  i  gestori  dei  servizi  di  gestione
integrata  dei  rifiuti  urbani  e  i  gestori  degli   impianti   di
trattamento dei rifiuti  sono  tenuti  a  trasmettere  i  dati  sulla
gestione  dei  rifiuti  in  loro  possesso   richiesti   dall'Agenzia
regionale   recupero   risorse   S.p.A.   e   dall'ARPAT,   necessari
all'esercizio delle attivita' istituzionali  di  tali  enti  di  cui,
rispettivamente, alla legge regionale 87/2009 ed alla legge regionale
30/2009 . L'ARPAT al fine di garantire l'acquisizione  di  un  quadro
conoscitivo unitario, trasmette a sua volta annualmente alla «Agenzia
regionale recupero risorse S.p.A.» i dati relativi al  modello  unico
di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme  per
la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria
e di sicurezza pubblica, nonche'  per  l'attuazione  del  sistema  di
ecogestione e di audit ambientale). La trasmissione dei dati  avviene
in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo I, capo I  della
legge 23 luglio 2009, n. 40  (Legge  di  semplificazione  e  riordino
normativo 2009) ed avvalendosi dei flussi informativi in  conformita'
alle modalita' e  agli  standard  tecnologici  previsti  dalla  legge
regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema  informativo
e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle
infrastrutture  e  dei  servizi  per  lo  sviluppo   della   societa'
dell'informazione e della conoscenza).». 
  2. Al comma 2-ter dell'art. 15 della  legge  regionale  25/1998  le
parole: «ed agli ambiti territoriali ottimali» sono soppresse.