Art. 9 Disposizioni in materia di procedure autorizzative d'impianti d'incenerimento di rifiuti con recupero energetico. Modifiche all'art. 17-bis della l.r. 25/1998 1. Il comma 2 dell'art. 17-bis della legge regionale 25/1998 e' sostituito dal seguente: «2. Per le finalita' di cui al comma 1, nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico, la Regione tiene conto della capacita' nominale e del carico termico nominale dell'impianto, stabilendo il solo carico termico nominale complessivo dell'impianto anche ad integrazione di quanto gia' previsto negli atti di pianificazione vigenti.».