Art. 9 
 
Disposizioni  in  materia  di  procedure   autorizzative   d'impianti
         d'incenerimento di rifiuti con recupero energetico. 
            Modifiche all'art. 17-bis della l.r. 25/1998 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 17-bis della  legge  regionale  25/1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  nelle  procedure  di
valutazione di impatto ambientale e di  rilascio  dell'autorizzazione
integrata ambientale degli impianti di incenerimento di  rifiuti  con
recupero energetico, la Regione tiene conto della capacita'  nominale
e del carico  termico  nominale  dell'impianto,  stabilendo  il  solo
carico  termico   nominale   complessivo   dell'impianto   anche   ad
integrazione di quanto gia' previsto  negli  atti  di  pianificazione
vigenti.».