Art. 10 Cause di ineleggibilita' Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale n. 79/2012 1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n.79/2012 e' inserito il seguente: «Art. 11-bis Cause di ineleggibilita' 1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale di riferimento non possono essere eletti quali membri delle assemblee di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 14: a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati; b) i falliti, per un quinquetuno dalla data di dichiarazione del fallimento; c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione; d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonche' coloro che siano stati sottoposti a misure di' sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento; e) i funzionari e gli amministratori pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del consorzio; f) i dipendenti del consorzio; g) coloro che hanno il maneggio del denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione. 2. Non possono essere contemporaneamente membri dell'assemblea gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. 3. Le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico o dal comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. 4. La perdita delle condizioni di eleggibilita' di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla carica di membro eletto dell'assemblea e dalla carica di presidente e vicepresidente».