Art. 10 
 
                      Cause di ineleggibilita' 
    Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale n. 79/2012 
 
  1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n.79/2012  e'  inserito  il
seguente: «Art. 11-bis Cause di ineleggibilita' 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dalla  normativa   statale   di
riferimento non possono essere eletti quali membri delle assemblee di
cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 14: 
    a)  i  minori,  anche  se  emancipati,  gli  interdetti   e   gli
inabilitati; 
    b) i falliti, per un quinquetuno dalla data di dichiarazione  del
fallimento; 
    c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per  la
durata dell'interdizione; 
    d) coloro che  abbiano  riportato  condanne  che  non  consentano
l'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni politiche,  salvo
gli effetti della riabilitazione,  nonche'  coloro  che  siano  stati
sottoposti a misure di' sicurezza  che  non  consentano  l'iscrizione
nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la  cessazione
degli effetti del provvedimento; 
    e) i funzionari  e  gli  amministratori  pubblici  cui  competono
funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del consorzio; 
    f) i dipendenti del consorzio; 
    g) coloro che hanno il maneggio del denaro consortile o, avendolo
avuto, non hanno reso il conto della loro gestione. 
  2. Non possono essere contemporaneamente membri dell'assemblea  gli
ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli  ed
i coniugi. 
  3. Le cause di ineleggibilita' non hanno effetto  se  l'interessato
cessa  dalle   funzioni   per   dimissioni,   trasferimento,   revoca
dall'incarico  o  dal  comando,  collocamento  in   aspettativa   non
retribuita non oltre il giorno fissato  per  la  presentazione  delle
candidature. 
  4. La perdita delle condizioni di eleggibilita' di cui al  presente
articolo  comporta  la  decadenza  dalla  carica  di  membro   eletto
dell'assemblea e dalla carica di presidente e vicepresidente».