Art. 27 Disposizioni transitorie 1. I presidenti delle province cessano dalla carica di membri dell'assemblea consortile di cui all'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1, il Consiglio delle autonomie, locali effettua le nomine necessarie ad integrare la nuova composizione dell'assemblea consortile, ferma restando la partecipazione dei sindaci gia' nominati che decadono con la cessazione del relativo mandato. 3. Fino alla data di cui al comma 2 l'assemblea si considera validamente costituita. 4. Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, 11-ter e 11-quater della legge regionale n. 79/2012 si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. I membri dell'assemblea di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 14, in carica alla data di cui al comma 4, e che da tale data incorressero in una della cause di incompatibilita' o ineleggibilita' sopravvenute, rimangono in carica fino alla scadenza dell'assemblea consortile.