Art. 27 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I presidenti delle  province  cessano  dalla  carica  di  membri
dell'assemblea consortile di cui all'art. 14 della legge regionale n.
79/2012 a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1, il Consiglio
delle autonomie, locali effettua le nomine necessarie ad integrare la
nuova  composizione  dell'assemblea  consortile,  ferma  restando  la
partecipazione  dei  sindaci  gia'  nominati  che  decadono  con   la
cessazione del relativo mandato. 
  3. Fino alla data di  cui  al  comma  2  l'assemblea  si  considera
validamente costituita. 
  4. Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, 11-ter e  11-quater
della legge regionale n. 79/2012 si applicano a decorrere dalla  data
di indizione delle elezioni dei consorzi di bonifica successive  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  5. I membri dell'assemblea di cui alla lettera a) dei commi  2,  3,
4, 5, 6 e 7 dell'art. 14, in carica alla data di cui al  comma  4,  e
che da tale data incorressero in una della cause di  incompatibilita'
o  ineleggibilita'  sopravvenute,  rimangono  in  carica  fino   alla
scadenza dell'assemblea consortile.