Art. 9 Svolgimento delle elezioni Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 79/2012 1. Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n.79/2012 e' sostituito dal seguente: «5. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalita' per l'elezione degli organi. consortili, ivi comprese le modalita' telematiche di cui all'art. 10, comma 8».