Art. 9 
 
                     Svolgimento delle elezioni 
       Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 79/2012 
 
  1. Il comma 5 dell'art.  11  della  legge  regionale  n.79/2012  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina  le  modalita'
per l'elezione degli organi. consortili, ivi  comprese  le  modalita'
telematiche di cui all'art. 10, comma 8».