Art. 14 
 
Progetti sottoposti alle procedure di cui al  titolo  III.  Modifiche
            all'art. 43 della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. La rubrica dell'art. 43 della  legge  regionale  n.  10/2010  e'
sostituita dalla seguente: «Progetti sottoposti alle procedure di cui
al presente titolo. Procedimento di VIA postuma.» 
  2. Il comma 1 dell'art. 43 della  legge  regionale  n.  10/2010  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Sono  sottoposti  alla  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni del
decreto legislativo n. 152/2006: 
    a) i progetti di cui all'allegato III  della  parte  seconda  del
decreto legislativo n. 152/2006 medesimo; 
    b) i progetti di cui al comma 2, qualora cio' si renda necessario
in esito alla procedura di verifica di assoggettabilita'; 
    c) gli specifici progetti per i quali il Consiglio regionale,  su
proposta della Giunta regionale,  abbia  deciso  l'assoggettamento  a
procedura di valutazione  in  considerazione  dei  possibili  impatti
negativi sull'ambiente.». 
  3. Il comma 2 dell'art. 43 della  legge  regionale  n.  10/2010  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilita'
ai sensi del presente titolo e secondo le  disposizioni  del  decreto
legislativo n. 152/2006 ed i criteri definiti nelle relative norme di
attuazione, i progetti di cui all'allegato IV della parte seconda del
decreto legislativo n. 152/2006 medesimo.». 
  4. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 43 della legge regionale  n.  10/2010
sono abrogati.