Art. 23 Oneri istruttori. Inserimento dell'art. 47-ter nella legge regionale n. 10/2010 1. Dopo l'art. 47-bis della legge regionale n. 10/2010, e' inserito il seguente: «Art. 47-ter (Oneri istruttori). - 1. Ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 152/2006, il proponente dei progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo e' tenuto a versare a favore dell'autorita' competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo, relative alle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge. 2. La somma di cui al comma precedente e' determinata nella misura massima dello 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, risultante dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalita' di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonche' le relative modalita' di corresponsione. 4. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui al comma 3, il proponente e' tenuto a versare a favore dell'autorita' competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare; l'avvenuto versamento viene verificato dall'autorita' competente, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006. 5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni», titolo 3 «entrate extratributarie» del bilancio regionale.».