Art. 23 
 
           Oneri istruttori. Inserimento dell'art. 47-ter 
                  nella legge regionale n. 10/2010 
 
  1. Dopo l'art. 47-bis della legge regionale n. 10/2010, e' inserito
il seguente: 
  «Art. 47-ter (Oneri istruttori). - 1. Ai  sensi  dell'art.  33  del
decreto legislativo n. 152/2006, il proponente dei progetti  soggetti
alle procedure di cui al presente titolo e' tenuto a versare a favore
dell'autorita' competente una somma  a  fronte  dei  costi  sostenuti
dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle  attivita'
istruttorie, di monitoraggio e controllo, relative alle procedure  di
VIA disciplinate dalla presente legge. 
  2. La somma di cui al comma precedente e' determinata nella  misura
massima dello 0,5 per mille del valore  complessivo  delle  opere  da
realizzare, risultante  dagli  elaborati  tecnico  economici  facenti
parte della documentazione progettuale. 
  3. La Giunta regionale, con  propria  deliberazione,  definisce  le
modalita' di determinazione e le tariffe da  applicare  ai  fini  del
versamento della somma di cui ai commi 1 e  2,  nonche'  le  relative
modalita' di corresponsione. 
  4. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui al comma
3,  il  proponente  e'  tenuto  a  versare  a  favore  dell'autorita'
competente, per lo svolgimento dei compiti  ad  essa  assegnati,  una
somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle  opere  da
realizzare; l'avvenuto  versamento  viene  verificato  dall'autorita'
competente, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del  decreto  legislativo
n. 152/2006. 
  5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui  al  presente
articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia  di  entrate
n. 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei  beni»,  titolo  3   «entrate   extratributarie»   del   bilancio
regionale.».