Art. 46 
 
Raccordo tra VIA e valutazione di  incidenza. Sostituzione  dell'art.
  73-quater della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 73-quater della legge regionale n. 10/2010 e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 73-quater (Raccordo tra VIA e valutazione d'incidenza). -  1.
In  applicazione  dell'art.  10,  comma  3  del  decreto  legislativo
n. 152/2006, la valutazione di incidenza  di  progetti  sottoposti  a
procedura di verifica di assoggettabilita' o a procedura di  VIA,  e'
ricompresa nell'ambito di detta procedura, ed e' effettuata,  secondo
le disposizioni di cui alla  legge  regionale  n.  30/2015,  entro  i
termini  stabiliti  per   l'adozione   dei   relativi   provvedimenti
conclusivi, dalle autorita' competenti per le procedure di VIA,  come
individuate ai sensi degli articoli 45, 45-bis e 45-ter. In tal  caso
i progetti presentati sono corredati da apposito studio di  incidenza
ed i provvedimenti conclusivi contengono, ove necessario,  specifiche
prescrizioni a cui il proponente deve attenersi al fine di migliorare
l'inserimento  ambientale  degli  interventi  previsti,  riducendo  i
possibili impatti del progetto o dell'intervento sul sito stesso. 
  2. La  valutazione  d'incidenza  sugli  interventi  ed  i  progetti
soggetti a verifica di assoggettabilita' e a VIA ai  sensi  dell'art.
45-bis  e'  effettuata  dal  comune,   nell'ambito   delle   relative
procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio  e  vincolante
della Regione nonche' dell'ente gestore nazionale, per gli interventi
e progetti che interessano i siti di  importanza  comunitaria  (pSIC)
p(SIC) e i siti della Rete Natura  2000  ricadenti,  in  tutto  o  in
parte, nel territorio di rispettiva  competenza,  o  suscettibili  di
produrre effetti sugli stessi siti. Il parere e' reso dalla Regione e
dall'ente  gestore  nazionale  entro  quarantacinque   giorni   dalla
richiesta. 
  3. Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilita' o a  VIA
di cui all'art. 45-ter, comma 2, e che interessano i p(SIC) e i  siti
della Rete Natura 2000 di competenza del parco regionale,  il  parere
dell'ente parco regionale di cui  al  medesimo  articolo  si  estende
anche alla connessa valutazione di incidenza. 
  4.  Le  modalita'  d'informazione  del  pubblico  danno   specifica
evidenza dell'unicita' procedurale di cui al presente articolo.».