Art. 8 
 
                 Procedura per la fase preliminare. 
       Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 10/2010 e'
inserito il seguente: 
  «2-bis. Ai fini delle consultazioni di  cui  al  comma  2,  possono
essere istituite forme di coordinamento con  modalita'  da  definirsi
nel regolamento attuativo di cui all'art. 38.».