Art. 11 
 
            Cancellazione dall'albo. Modifiche all'art. 9 
                  della legge regionale n. 87/1997 
 
  1. Ai commi 1, 3, 6 e  7  dell'art.  9  della  legge  regionale  n.
87/1997 le parole: «Presidente della Provincia» sono sostituite dalle
seguenti: «comune capoluogo di provincia». 
  2. Al comma 3 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  87/1997  la
parola: «decreto» e' sostituita dalla seguente: «atto». 
  3. Al comma 5 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  87/1997  le
parole: «a cura della Provincia» sono sostituite dalle  seguenti:  «a
cura del comune capoluogo di provincia». 
  4. Al comma 6 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  87/1997  la
parola: «interessata» e' sostituita dalla seguente: «interessato».