Art. 11 Cancellazione dall'albo. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 87/1997 1. Ai commi 1, 3, 6 e 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 87/1997 le parole: «Presidente della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «comune capoluogo di provincia». 2. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 87/1997 la parola: «decreto» e' sostituita dalla seguente: «atto». 3. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 87/1997 le parole: «a cura della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «a cura del comune capoluogo di provincia». 4. Al comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 87/1997 la parola: «interessata» e' sostituita dalla seguente: «interessato».