Art. 12 
 
            Ricorso in opposizione. Modifiche all'art. 10 
                  della legge regionale n. 87/1997 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  87/1997  le
parole: «rispettivamente al Presidente  della  provincia  competente»
sono soppresse. 
  2. Il comma 3 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  87/1997  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Il ricorso e' deciso entro trenta giorni dal suo ricevimento.».