Art. 12 Ricorso in opposizione. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 87/1997 1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 87/1997 le parole: «rispettivamente al Presidente della provincia competente» sono soppresse. 2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 87/1997 e' sostituito dal seguente: «3. Il ricorso e' deciso entro trenta giorni dal suo ricevimento.».