Art. 13 
 
Conferimento  delle  funzioni  ai  comuni  capoluogo  di   provincia.
  Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 42/2002 
 
  1. Nella rubrica dell'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2002,
n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale.  Modifica
all'  art.  9  della  legge  regionale  3   ottobre   1997,   n.   72
«Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza
e di pari opportunita': riordino dei  servizi  socio-assistenziali  e
socio-sanitari  integrati»),  le   parole:   «alle   province»   sono
sostituite dalle seguenti: «ai comuni capoluogo di provincia». 
  2. Al comma 1 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.  42/2002  le
parole: «alle province» sono sostituite dalle  seguenti:  «ai  comuni
capoluogo  di  provincia  che  le  esercitano   per   il   territorio
provinciale di riferimento».