Art. 13 Conferimento delle funzioni ai comuni capoluogo di provincia. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 42/2002 1. Nella rubrica dell'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all' art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunita': riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»), le parole: «alle province» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni capoluogo di provincia». 2. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 42/2002 le parole: «alle province» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni capoluogo di provincia che le esercitano per il territorio provinciale di riferimento».