Art. 14 Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro regionale. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 42/2002 1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 42/2002 le parole: «inoltrano la domanda di iscrizione alle province» sono sostituite dalle seguenti: «presentano la domanda d'iscrizione al comune capoluogo di provincia tramite il comune nel cui territorio esse hanno sede legale.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 42/2002 e' inserito il seguente: «1-bis. Il comune nel cui territorio ha sede legale l'associazione di promozione sociale trasmette la domanda al comune capoluogo di provincia in via telematica entro tre giorni dalla presentazione.».