Art. 14 
 
Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro  regionale.
  Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 42/2002 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  42/2002  le
parole: «inoltrano la  domanda  di  iscrizione  alle  province»  sono
sostituite dalle seguenti: «presentano  la  domanda  d'iscrizione  al
comune capoluogo di provincia tramite il comune  nel  cui  territorio
esse hanno sede legale.». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 42/2002 e'
inserito il seguente: 
  «1-bis. Il comune nel cui territorio ha sede legale  l'associazione
di promozione sociale trasmette la domanda  al  comune  capoluogo  di
provincia in via telematica entro tre giorni dalla presentazione.».