Art. 19 
 
          Regolamenti di esecuzione. Modifiche all'art. 17 
                  della legge regionale n. 42/2002 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 17 della  legge  regionale  n.  42/2002  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma,
i  comuni  capoluogo  di  provincia  approvano  un  regolamento   che
definisce: 
    a)  il  procedimento  per  l'iscrizione  delle  associazioni   di
promozione sociale nel registro regionale e la loro cancellazione; 
    b) il procedimento di revisione annuale del registro regionale; 
    c) i requisiti identificativi delle  associazioni  di  promozione
sociale che devono essere riportati sul registro regionale.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 17 della  legge  regionale  n.  42/2002  e'
abrogato.