Art. 19 Regolamenti di esecuzione. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 42/2002 1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 42/2002 e' sostituito dal seguente: «2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, i comuni capoluogo di provincia approvano un regolamento che definisce: a) il procedimento per l'iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale e la loro cancellazione; b) il procedimento di revisione annuale del registro regionale; c) i requisiti identificativi delle associazioni di promozione sociale che devono essere riportati sul registro regionale.». 2. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 42/2002 e' abrogato.