Art. 2 
 
         Consultazioni delle organizzazioni di volontariato. 
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 28/1993 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.  28/1993  le
parole: «delle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dei  comuni
capoluogo di provincia».