Art. 20 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. I procedimenti in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge sono conclusi dai comuni capoluogo di provincia. 
  La presente legge e' pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  del  la
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 1° marzo 2016 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 16 febbraio 2016. 
 
  (Omissis).