Art. 20 Norme transitorie 1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dai comuni capoluogo di provincia. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del la Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 1° marzo 2016 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2016. (Omissis).