Art. 4 
 
              Consulta regionale. Modifiche all'art. 7 
                  della legge regionale n. 28/1993 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  28/1993  le
parole: «e provinciali» sono soppresse. 
  2. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n.
28/1993 le  parole:  «consulte  provinciali  del  volontariato»  sono
sostituite dalle seguenti:  «consulte  del  volontariato  dei  comuni
capoluogo di provincia». 
  3. Il comma 10 dell'art. 7 della  legge  regionale  n.  28/1993  e'
sostituito dal seguente: 
  «10. Ai componenti della Consulta e' corrisposto il rimborso  spese
in conformita' alla disciplina vigente per i dirigenti regionali.».