Art. 4 Consulta regionale. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 28/1993 1. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1993 le parole: «e provinciali» sono soppresse. 2. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1993 le parole: «consulte provinciali del volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «consulte del volontariato dei comuni capoluogo di provincia». 3. Il comma 10 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1993 e' sostituito dal seguente: «10. Ai componenti della Consulta e' corrisposto il rimborso spese in conformita' alla disciplina vigente per i dirigenti regionali.».