Art. 5 Qualificazione e aggiornamento dei volontari. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 28/1993 1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/1993 le parole: «Consulte provinciali del volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «consulte del volontariato dei comuni capoluogo di provincia».