Art. 5 
 
            Qualificazione e aggiornamento dei volontari. 
        Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 28/1993 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  28/1993  le
parole: «Consulte provinciali del volontariato» sono sostituite dalle
seguenti:  «consulte  del  volontariato  dei  comuni   capoluogo   di
provincia».