Art. 6 
 
             Revisione periodica del registro regionale. 
       Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 28/1993 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  28/1993  le
parole: «alla Provincia in cui hanno  sede  legale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al comune capoluogo della provincia  nel  territorio
della quale hanno sede legale». 
  2. Al comma 2 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  28/1993  le
parole: «La Provincia e' tenuta» sono sostituite dalle seguenti:  «Il
comune capoluogo di provincia e' tenuto». 
  3. Al comma 3 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  28/1993  le
parole: «Presidente della Provincia» sono sostituite dalle  seguenti:
«comune capoluogo di provincia».