Art. 6 Revisione periodica del registro regionale. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 28/1993 1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1993 le parole: «alla Provincia in cui hanno sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «al comune capoluogo della provincia nel territorio della quale hanno sede legale». 2. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1993 le parole: «La Provincia e' tenuta» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune capoluogo di provincia e' tenuto». 3. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1993 le parole: «Presidente della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «comune capoluogo di provincia».