Art. 8 
 
                Albo regionale. Modifiche all'art. 3 
                  della legge regionale n. 87/1997 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 24  novembre  1997,
n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli  enti
pubblici  che  operano  nell'ambito  regionale),  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2. L'albo regionale e' articolato per province ed  e'  tenuto  dai
comuni capoluogo di provincia.».