Art. 8 Albo regionale. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 87/1997 1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale), e' sostituito dal seguente: «2. L'albo regionale e' articolato per province ed e' tenuto dai comuni capoluogo di provincia.».