Art. 9 
 
           Procedure per l'iscrizione all'albo regionale. 
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 87/1997 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  87/1997  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La domanda di iscrizione all'albo regionale,  sottoscritta  dal
legale  rappresentante  della  cooperativa  o   del   consorzio,   e'
presentata al comune capoluogo della provincia tramite il comune  nel
cui territorio la cooperativa o il consorzio hanno la sede legale. La
domanda deve indicare la sezione dell'albo nella quale  e'  richiesta
l'iscrizione in conformita' con gli scopi statutari». 
  2. Dopo il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 87/1997  e'
inserito il seguente: 
  «6-bis. Il comune nel cui territorio ha sede legale la  cooperativa
o il consorzio trasmette la domanda e la relativa  documentazione  di
cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, al comune capoluogo di provincia in  via
telematica entro tre giorni dalla presentazione.». 
  3. Al comma 7 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  87/1997  le
parole: «Presidente della Provincia» sono sostituite dalle  seguenti:
«comune capoluogo di provincia». 
  4. Al comma 9 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  87/1997  le
parole: «la Provincia» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  comune
capoluogo di provincia».