Art. 9 Procedure per l'iscrizione all'albo regionale. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 87/1997 1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 87/1997 e' sostituito dal seguente: «1. La domanda di iscrizione all'albo regionale, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, e' presentata al comune capoluogo della provincia tramite il comune nel cui territorio la cooperativa o il consorzio hanno la sede legale. La domanda deve indicare la sezione dell'albo nella quale e' richiesta l'iscrizione in conformita' con gli scopi statutari». 2. Dopo il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 87/1997 e' inserito il seguente: «6-bis. Il comune nel cui territorio ha sede legale la cooperativa o il consorzio trasmette la domanda e la relativa documentazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, al comune capoluogo di provincia in via telematica entro tre giorni dalla presentazione.». 3. Al comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 87/1997 le parole: «Presidente della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «comune capoluogo di provincia». 4. Al comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 87/1997 le parole: «la Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «il comune capoluogo di provincia».