Art. 16 Finanziamento dell'Agenzia regionale di promozione turistica 1. Le entrate finanziarie dell'Agenzia sono costituite: a) dal finanziamento disposto dalla Regione per la realizzazione delle attivita' previste nel piano annuale di promozione economica e turistica di cui all'art. 3, comma 2, lettera a); b) dai finanziamenti europei, nazionali e degli altri enti pubblici disposti per la realizzazione di iniziative promosse dagli stessi soggetti; c) dai finanziamenti derivanti dalla compartecipazione di soggetti terzi, pubblici e privati, alle attivita' regionali di promozione turistica; d) dagli stanziamenti disposti dalla Regione per le spese di funzionamento dell'Agenzia.