Art. 18 
 
         Funzioni del Direttore e del Collegio dei revisori 
 
  1. Il Direttore dell'APET, in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, resta in carica fino alla naturale scadenza del
mandato. 
  2. Ai fini del trasferimento alla Regione  delle  funzioni  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettere b) e d), e del  relativo  personale,  il
Direttore svolge le seguenti funzioni: 
    a) effettua una ricognizione dei rapporti di lavoro, dei rapporti
giuridici  attivi  e  passivi  e  della  consistenza  del  patrimonio
mobiliare dell'APET in essere alla data del 31 marzo 2016; 
    b) individua, di  concerto  con  il  Direttore  della  competente
struttura della Giunta regionale,  il  personale  da  trasferire  nei
ruoli organici della Regione per l'esercizio delle  funzioni  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettere b) e d), secondo le modalita'  stabilite
con deliberazione della Giunta regionale che approva la  ricognizione
di  cui  alla  lettera  a),  e  definisce   la   dotazione   organica
dell'Agenzia di cui all'art. 4. 
  3. Il Collegio dei revisori, in carica  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  resta  in  carica  fino  alla  naturale
scadenza del mandato e certifica l'atto di  ricognizione  di  cui  al
comma 2, lettera a). 
  4.  La  Giunta   regionale,   ai   fini   dell'approvazione   della
deliberazione di cui al comma 2, lettera  b),  attiva  un  tavolo  di
confronto con le organizzazioni sindacali.