Art. 20 Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano. Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 53/2008 1. L'art. 21 della legge regionale n. 53/2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano). - 1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni in materia di concorrenza, puo' sostenere le attivita' in favore della valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale svolte dall'Artex previste dal piano annuale delle attivita' di promozione economica e turistica di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale).».