Art. 20 
 
         Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico 
          e tradizionale toscano. Sostituzione dell'art. 21 
                  della legge regionale n. 53/2008 
 
  1. L'art. 21 della legge regionale n.  53/2008  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 21 (Promozione  dei  prodotti  dell'artigianato  artistico  e
tradizionale  toscano).  -  1.  La  Regione,   nel   rispetto   delle
disposizioni in materia di concorrenza, puo' sostenere  le  attivita'
in  favore  della   valorizzazione   dell'artigianato   artistico   e
tradizionale svolte  dall'Artex  previste  dal  piano  annuale  delle
attivita' di promozione economica e  turistica  di  cui  all'art.  3,
comma 2, lettera c), della  legge  regionale  4  marzo  2016,  n.  22
(Disciplina  del  sistema  regionale  della  promozione  economica  e
turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana
"APET".  Modifiche  alla  legge  regionale  n.  53/2008  in  tema  di
artigianato artistico e tradizionale).».