Art. 3 Programmazione delle attivita' di promozione economica e turistica 1. La Regione definisce le strategie di intervento in materia di promozione economica e turistica in coerenza con la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008). 2. La Giunta regionale, entro il 30 luglio di ogni anno, approva, previo parere della commissione consiliare competente, il piano annuale delle attivita' di promozione economica e turistica nel quale sono individuate: a) le attivita' di promozione turistica, la cui realizzazione e' attribuita all'Agenzia regionale di promozione turistica di cui all'art. 4; b) le attivita' della Fondazione sistema Toscana inerenti la promozione dell'immagine complessiva delle risorse produttive e turistiche, da recepire nel programma di attivita' di cui all'art. 44 della legge regionale n. 21/2010; c) le iniziative proposte o realizzate da soggetti terzi, aventi carattere strategico nell'ambito delle politiche regionali; d) le attivita' di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e d), svolte dalle competenti strutture della Giunta regionale. 3. La Regione puo' partecipare alle iniziative di cui al comma 2, lettera c), con le seguenti modalita': a) finanziariamente, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa europea in tema di concorrenza; b) sulla base di accordi di collaborazione, anche per il tramite dell'Agenzia regionale di promozione turistica di cui all'art. 4 e della Fondazione sistema Toscana. 4. In fase di prima applicazione il piano annuale delle attivita' di promozione economica e turistica e' approvato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile 2016.