Art. 3 
 
                   Programmazione delle attivita' 
                 di promozione economica e turistica 
 
  1. La Regione definisce le strategie di intervento  in  materia  di
promozione economica e turistica in coerenza con la legge regionale 7
gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in  materia  di  programmazione
economica e finanziaria regionale  e  relative  procedure  contabili.
Modifiche alla legge regionale n. 20/2008). 
  2. La Giunta regionale, entro il 30 luglio di ogni  anno,  approva,
previo parere  della  commissione  consiliare  competente,  il  piano
annuale delle attivita' di promozione economica e turistica nel quale
sono individuate: 
    a) le attivita' di promozione turistica, la cui realizzazione  e'
attribuita all'Agenzia  regionale  di  promozione  turistica  di  cui
all'art. 4; 
    b) le attivita' della  Fondazione  sistema  Toscana  inerenti  la
promozione  dell'immagine  complessiva  delle  risorse  produttive  e
turistiche, da recepire nel programma di attivita' di cui all'art. 44
della legge regionale n. 21/2010; 
    c) le iniziative proposte o realizzate da soggetti terzi,  aventi
carattere strategico nell'ambito delle politiche regionali; 
    d) le attivita' di cui all'art. 2, comma  2,  lettere  b)  e  d),
svolte dalle competenti strutture della Giunta regionale. 
  3. La Regione puo' partecipare alle iniziative di cui al  comma  2,
lettera c), con le seguenti modalita': 
    a) finanziariamente, nel rispetto dei  principi  stabiliti  dalla
normativa europea in tema di concorrenza; 
    b) sulla base di accordi di collaborazione, anche per il  tramite
dell'Agenzia regionale di promozione turistica di cui  all'art.  4  e
della Fondazione sistema Toscana. 
  4. In fase di prima applicazione il piano annuale  delle  attivita'
di  promozione  economica  e  turistica  e'  approvato  dalla  Giunta
regionale entro il 30 aprile 2016.