Art. 8 
 
        Piano della qualita' della prestazione organizzativa 
            e relazione sulla qualita' della prestazione 
 
  1.  Il  piano  della  qualita'  della   prestazione   organizzativa
dell'Agenzia definisce annualmente,  con  proiezione  triennale,  gli
obiettivi, gli indicatori e  i  valori  attesi  su  cui  si  basa  la
misurazione,  la  valutazione  e  la  rendicontazione  dei  risultati
organizzativi ed esplicita gli obiettivi  individuali  del  Direttore
dell'Agenzia. Il piano della qualita' della prestazione organizzativa
costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi  e  per
la  conseguente  misurazione  e  valutazione  della  qualita'   della
prestazione di tutto il personale dell'Agenzia. 
  2. Il piano  di  cui  al  comma  1  e'  predisposto  dal  Direttore
dell'Agenzia in coerenza con il programma operativo di cui all'art. 7
ed e' approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio  dell'anno
di riferimento. 
  3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee  guida  e  in
coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n.
1 (Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e  ordinamento  del
personale),  definisce  la  cadenza  periodica  e  le  procedure  per
l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli
obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1. 
  4. Il Direttore dell'Agenzia, a conclusione  dell'intero  ciclo  di
programmazione, misurazione e valutazione, predispone  una  relazione
sulla  qualita'  della  prestazione   che   evidenzia   i   risultati
organizzativi  e  individuali  raggiunti  nell'anno  precedente.   La
relazione e' approvata dalla Giunta regionale entro il 30  aprile  di
ogni anno.