Art. 8 Piano della qualita' della prestazione organizzativa e relazione sulla qualita' della prestazione 1. Il piano della qualita' della prestazione organizzativa dell'Agenzia definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore dell'Agenzia. Il piano della qualita' della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualita' della prestazione di tutto il personale dell'Agenzia. 2. Il piano di cui al comma 1 e' predisposto dal Direttore dell'Agenzia in coerenza con il programma operativo di cui all'art. 7 ed e' approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. 3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1. 4. Il Direttore dell'Agenzia, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualita' della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione e' approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.