Art. 2 
 
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 23/2015 
 
  1. Al comma 5 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.  23/2015  le
parole «entro sei mesi dall'entrata in vigore della  presente  legge»
sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2016».