Art. 2 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 23/2015 1. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2015 le parole «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2016».