Art. 3 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 1. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 le parole «di cui all'art. 2, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 2, comma 2». 2. Al comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015, dopo le parole «singole province i», sono inserite le seguenti: «procedimenti relativi a». 3. Il secondo periodo del comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 e' soppresso. 4. Dopo il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 e' inserito il seguente: «6-bis. In deroga a quanto previsto al comma 3, restano nella titolarita' delle singole province i procedimenti relativi a progetti e le attivita' finanziate con la programmazione comunitaria FSE 2014/2020, gia' avviati entro la data di cui all'art. 11.». 5. Dopo il comma 6-bis dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015, come introdotto dal comma 4, e' inserito il seguente: «6-ter. Nei casi disciplinati ai commi 6 e 6-bis, le province concludono, nei termini che discendono dalla disciplina comunitaria, i procedimenti avviati, mantenendo la titolarita' dei rapporti attivi e passivi, ivi compreso l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.». 6. Al comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 le parole «ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5, 6 e 6-bis». 7. Dopo il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 e' inserito il seguente: «7-bis. Gli accordi di cui all'art. 10 individuano le attivita' istruttorie o di supporto da compiere a favore degli uffici degli enti locali nonche' i provvedimenti, gli atti e le attivita' che devono essere posti in essere dal personale trasferito, che opera a tal fine funzionalmente anche per l'ente locale con ricadute sul relativo bilancio. Tali provvedimenti, atti e attivita' sono adottati e svolti sulla base della disciplina propria dell'ente locale interessato ed i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati agli enti locali, compreso l'eventuale relativo contenzioso.». 8. Dopo il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 e' aggiunto il seguente: «8-bis. La conclusione dei procedimenti di autorizzazione in materia di attivita' estrattive di cui all'art. 2, comma 3, gia' avviati dai comuni alla data del 31 dicembre 2015, rimane di competenza dei medesimi. A partire dalla data di cui all'art. 11, le province e la Citta' metropolitana di Torino esercitano le funzioni di vigilanza di cui all'art. 19 della legge regionale n. 69/1978 anche relativamente ai siti i cui procedimenti sono gia' stati avviati dai comuni entro la medesima data.».