Art. 3 
 
       Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 13 della  legge  regionale  n.  23/2015  le
parole «di cui all'art.  2,  commi  2  e  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'art. 2, comma 2». 
  2. Al comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n.  23/2015,  dopo
le  parole  «singole  province  i»,  sono   inserite   le   seguenti:
«procedimenti relativi a». 
  3. Il  secondo  periodo  del  comma  6  dell'art.  13  della  legge
regionale n. 23/2015 e' soppresso. 
  4. Dopo il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 e'
inserito il seguente: 
  «6-bis. In deroga a quanto  previsto  al  comma  3,  restano  nella
titolarita' delle singole province i procedimenti relativi a progetti
e le attivita'  finanziate  con  la  programmazione  comunitaria  FSE
2014/2020, gia' avviati entro la data di cui all'art. 11.». 
  5. Dopo il comma  6-bis  dell'art.  13  della  legge  regionale  n.
23/2015, come introdotto dal comma 4, e' inserito il seguente: 
  «6-ter. Nei casi disciplinati ai  commi  6  e  6-bis,  le  province
concludono, nei termini che discendono dalla disciplina  comunitaria,
i procedimenti avviati, mantenendo la titolarita' dei rapporti attivi
e passivi, ivi compreso l'eventuale contenzioso e l'esecuzione  delle
sentenze che ad essi si riferiscono.». 
  6. Al comma 7 dell'art. 13 della  legge  regionale  n.  23/2015  le
parole «ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi  5,
6 e 6-bis». 
  7. Dopo il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 e'
inserito il seguente: 
  «7-bis. Gli accordi di cui all'art.  10  individuano  le  attivita'
istruttorie o di supporto da compiere a  favore  degli  uffici  degli
enti locali nonche' i provvedimenti, gli  atti  e  le  attivita'  che
devono essere posti in essere dal personale trasferito, che  opera  a
tal fine funzionalmente anche per  l'ente  locale  con  ricadute  sul
relativo bilancio. Tali provvedimenti, atti e attivita' sono adottati
e  svolti  sulla  base  della  disciplina  propria  dell'ente  locale
interessato  ed  i  rapporti  a  qualsiasi  titolo  instaurati   sono
direttamente e soggettivamente imputati agli  enti  locali,  compreso
l'eventuale relativo contenzioso.». 
  8. Dopo il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 e'
aggiunto il seguente: 
  «8-bis.  La  conclusione  dei  procedimenti  di  autorizzazione  in
materia di attivita' estrattive di cui  all'art.  2,  comma  3,  gia'
avviati dai  comuni  alla  data  del  31  dicembre  2015,  rimane  di
competenza dei medesimi. A partire dalla data di cui all'art. 11,  le
province e la Citta' metropolitana di Torino esercitano  le  funzioni
di vigilanza di cui all'art. 19  della  legge  regionale  n.  69/1978
anche relativamente ai  siti  i  cui  procedimenti  sono  gia'  stati
avviati dai comuni entro la medesima data.».