Art. 4 
 
       Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 23/2015 
 
  1. Dopo la  lettera  i)  del  comma  1  dell'art.  22  della  legge
regionale n. 23/2015 e' inserita la seguente: 
    «i-bis) il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n.  69/1978
e' sostituito dal seguente: 
  2. Le  province  e  la  Citta'  metropolitana  di  Torino,  con  le
modalita' definite  all'art.  4,  comma  1,  segnalano  alla  regione
eventuali irregolarita' riscontrate  nelle  coltivazioni  autorizzate
dalla regione e nelle concessioni di cui all'art. 11». 
  2. Dopo la lettera i-bis) del  comma  1  dell'art.  22  della  l.r.
23/2015, come introdotta dal comma 1, e' inserita la seguente: 
    «i-ter) il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n.  69/1978
e' sostituito dal seguente: 
  3. La regione segnala alle province ed alla Citta' metropolitana di
Torino,  eventuali  irregolarita'  riscontrate   nelle   coltivazioni
autorizzate dalle medesime.».