Art. 4 Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 23/2015 1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 23/2015 e' inserita la seguente: «i-bis) il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 69/1978 e' sostituito dal seguente: 2. Le province e la Citta' metropolitana di Torino, con le modalita' definite all'art. 4, comma 1, segnalano alla regione eventuali irregolarita' riscontrate nelle coltivazioni autorizzate dalla regione e nelle concessioni di cui all'art. 11». 2. Dopo la lettera i-bis) del comma 1 dell'art. 22 della l.r. 23/2015, come introdotta dal comma 1, e' inserita la seguente: «i-ter) il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 69/1978 e' sostituito dal seguente: 3. La regione segnala alle province ed alla Citta' metropolitana di Torino, eventuali irregolarita' riscontrate nelle coltivazioni autorizzate dalle medesime.».