Art. 5 Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 23/2015 1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2015 e' sostituita dalla seguente: «g) la lettera g) del comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 44/2000;». 2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2015 e' inserita la seguente: «g-bis) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 44/2000 le parole "alla Regione e"». 3. La lettera o) del comma 1 dell'art. 23 della l.r. 23/2015 e' sostituita dalla seguente: «o) la lettera n) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79);». 4. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2015 e' inserita la seguente: «o-bis) alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2002 le parole "alla Regione e"». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 22 aprile 2016 CHIAMPARINO