Art. 5 
 
       Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 23/2015 
 
  1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale  n.
23/2015 e' sostituita dalla seguente: 
    «g) la lettera g) del comma 1 dell'art. 52 della legge  regionale
n. 44/2000;». 
  2. Dopo la  lettera  g)  del  comma  1  dell'art.  23  della  legge
regionale n. 23/2015 e' inserita la seguente: 
    «g-bis) alla lettera e) del comma  1  dell'art.  53  della  legge
regionale n. 44/2000 le parole "alla Regione e"». 
  3. La lettera o) del comma 1 dell'art. 23  della  l.r.  23/2015  e'
sostituita dalla seguente: 
    «o) la lettera n) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7
ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico.  Procedure  di
formazione del  piano  regionale  energetico-ambientale.  Abrogazione
delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n.  31  e
28 dicembre 1989, n. 79);». 
  4. Dopo la  lettera  o)  del  comma  1  dell'art.  23  della  legge
regionale n. 23/2015 e' inserita la seguente: 
    «o-bis) alla lettera f) del  comma  1  dell'art.  3  della  legge
regionale n. 23/2002 le parole "alla Regione e"». 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
 
    Torino, 22 aprile 2016 
 
                             CHIAMPARINO