Art. 3 
 
            Attivita' formative sul territorio regionale 
 
  1. Al  fine  di  incrementare  i  livelli  di  occupabilita'  e  la
qualificazione  della  manodopera,  corrispondendo   alle   oggettive
esigenze del mercato del lavoro, la  Regione  promuove  interventi  a
carattere formativo per l'esercizio delle attivita'  della  subacquea
industriale. 
  2. Gli interventi di cui al comma  1  devono  essere  conformi  nei
contenuti  agli   standard   internazionalmente   riconosciuti,   con
riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed  alle  attivita'  in
acqua,  dall'International  Diving  Schools  Association  (IDSA),  ai
controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi  e
requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE),
anche  in  conformita'  alle  linee  guida  di  International  Marine
Contractors Association (IMCA). 
  3. Gli interventi  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
attivati  anche  mediante   impiego   di   risorse   di   provenienza
extraregionale all'uopo idonee (FSE),  secondo  i  limiti  e  con  le
modalita' indicate dai relativi atti di programmazione. 
  4. Rimane salva la facolta' per i centri  accreditati  di  attivare
corsi ed attivita' senza oneri per  la  Regione,  fermo  restando  il
rispetto degli standard formativi previsti dalla presente legge. 
  5. I titoli rilasciati  al  termine  dei  percorsi  formativi  sono
soggetti alle procedure e modalita' di  registrazione  e  vidimazione
previste  a  livello  generale  per  le   attivita'   di   formazione
professionale ai sensi della vigente disciplina e sono  riconoscibili
ai sensi della direttiva 2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.