Art. 3 Attivita' formative sul territorio regionale 1. Al fine di incrementare i livelli di occupabilita' e la qualificazione della manodopera, corrispondendo alle oggettive esigenze del mercato del lavoro, la Regione promuove interventi a carattere formativo per l'esercizio delle attivita' della subacquea industriale. 2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attivita' in acqua, dall'International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformita' alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA). 3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche mediante impiego di risorse di provenienza extraregionale all'uopo idonee (FSE), secondo i limiti e con le modalita' indicate dai relativi atti di programmazione. 4. Rimane salva la facolta' per i centri accreditati di attivare corsi ed attivita' senza oneri per la Regione, fermo restando il rispetto degli standard formativi previsti dalla presente legge. 5. I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalita' di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attivita' di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.