Art. 4 
 
       Incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. 
             Repertorio telematico dei soggetti formati 
 
  1. Al fine di agevolare la spendibilita' sul mercato del lavoro dei
titoli  formativi  conseguiti  ed  il  loro  riconoscimento  in  sede
internazionale  (con  riferimento  EQF  alla  qualifica  n.  6216  in
raccordo con  la  Classificazione  Internazionale  delle  professioni
«ISCO-88» - qualifica  equivalente  al  numero  7.5.4.1.  «Underwater
divers»),  il  Dipartimento  regionale  del   lavoro,   dell'impiego,
dell'orientamento  e  dei  servizi  e   delle   attivita'   formative
dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali  e
del lavoro promuove la pubblicazione e  l'aggiornamento  nel  proprio
sito internet  di  un  repertorio  telematico  dei  soggetti  formati
nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 3,  recante  gli  estremi
dei titoli conseguiti secondo il livello  di  qualificazione  di  cui
all'art. 2, e le informazioni di contatto. 
  2. L'iscrizione e la cancellazione dal repertorio avvengono  dietro
istanza degli interessati, corredata della documentazione relativa ai
titoli  formativi  e  dell'autorizzazione  al  trattamento  ed   alla
pubblicazione dei dati personali. 
  3. La gestione e la tenuta del repertorio e' operata  dagli  uffici
del    Dipartimento    regionale    del     lavoro,     dell'impiego,
dell'orientamento  e  dei  servizi  e   delle   attivita'   formative
nell'ambito delle  ordinarie  dotazioni  d'istituto,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per le finanze regionali. 
  4.  L'iscrizione  al   repertorio   avviene   secondo   numerazione
progressiva individuale e prevede il  rilascio  all'iscritto  di  una
card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione. 
  5. L'iscrizione al repertorio di cui al presente articolo e' libera
ed e' consentita a tutti coloro  che  abbiano  conseguito  un  idoneo
titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri  di
formazione professionale accreditati dalla  Regione  ai  sensi  della
vigente disciplina e sottoposti alla  relativa  vigilanza  ovvero  un
titolo rilasciato da altra  Regione  ovvero  riconoscibile  ai  sensi
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7 settembre  2005.  I  titoli  rilasciati  da  altre  Regioni  ovvero
riconoscibili ai  sensi  della  direttiva  2005/36/CE  devono  essere
comunque conformi ai criteri  di  controllo  e  vidimazione  previsti
dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma  devono
essere conseguiti in conformita' agli standard di cui all'articolo 3,
comma 2. 
  6. Il decreto  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  disciplina  le
modalita'  per  il  pagamento,  da  parte  degli  interessati,  degli
eventuali oneri per il rilascio della card di cui al comma 4.