Art. 4 Incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Repertorio telematico dei soggetti formati 1. Al fine di agevolare la spendibilita' sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con la Classificazione Internazionale delle professioni «ISCO-88» - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. «Underwater divers»), il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attivita' formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro promuove la pubblicazione e l'aggiornamento nel proprio sito internet di un repertorio telematico dei soggetti formati nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 3, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione di cui all'art. 2, e le informazioni di contatto. 2. L'iscrizione e la cancellazione dal repertorio avvengono dietro istanza degli interessati, corredata della documentazione relativa ai titoli formativi e dell'autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali. 3. La gestione e la tenuta del repertorio e' operata dagli uffici del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attivita' formative nell'ambito delle ordinarie dotazioni d'istituto, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali. 4. L'iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione. 5. L'iscrizione al repertorio di cui al presente articolo e' libera ed e' consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformita' agli standard di cui all'articolo 3, comma 2. 6. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, disciplina le modalita' per il pagamento, da parte degli interessati, degli eventuali oneri per il rilascio della card di cui al comma 4.