Art. 10 
 
   Riqualificazione del patrimonio edilizio e rigenerazione urbana 
 
  1. Al fine di promuovere la valorizzazione e  la  razionalizzazione
del  territorio  regionale  e  di  migliorarne   le   condizioni   di
vivibilita',  nonche'  per  sostenere   la   crescita   nel   settore
dell'edilizia  abitativa  e  contribuire  al  rilancio  dell'economia
produttiva, commerciale e turistica, la Regione  definisce  politiche
volte alla riqualificazione  del  patrimonio  immobiliare  privato  e
pubblico esistente, anche attraverso il riuso degli edifici  dismessi
o sottoutilizzati, anche per usi diversi da  quelli  cui  gli  stessi
erano originariamente  destinati,  anche  inseriti  in  programmi  di
rigenerazione urbana quale strumento  coordinato  tra  interventi  di
ristrutturazione urbanistica e ricomposizione del contesto sociale. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1, in ogni  caso,  tengono  conto
delle  peculiarita'  del  territorio  sede  dell'intervento  e   sono
compatibili      con      le      scelte      di      pianificazione,
tipologico-architettoniche  e  strategiche  operate  negli  strumenti
urbanistici ed edilizi vigenti. 
  3. Per conseguire gli obiettivi  di  cui  al  comma  1  la  Regione
promuove anche interventi di recupero ed  efficientamento  energetico
del  patrimonio  edilizio  quali  alternative  strategiche  al  nuovo
consumo di suolo, privilegiando i seguenti ambiti di intervento: 
    a) recupero all'interno dei centri storici, come  individuati  ai
sensi dell'art. 21 delle Norme di attuazione del PURG, approvato  con
decreto del Presidente della  giunta  regionale  5  maggio  1978,  n.
0481/Pres. (Adozione del progetto definitivo  del  piano  urbanistico
regionale generale del Friuli-Venezia Giulia); 
    b) recupero all'interno dei borghi rurali e degli edifici  rurali
con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale cosi'  come
enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali; 
    c) recupero e costruzione in zone rurali e montane,  attuato  nei
territori di cui  alla  legge  regionale  20  dicembre  2002,  n.  33
(Istituzione dei  comprensori  montani  del  Friuli-Venezia  Giulia),
anche al fine di incentivare il ripopolamento delle aree. 
  4. La Regione  promuove,  altresi',  la  sostenibilita'  ambientale
favorendo  gli  interventi  che   impiegano   modalita'   e   criteri
tecnico-costruttivi  propri  della  bio-edilizia  e  gli   interventi
finalizzati  all'auto-sostenibilita'  energetica  derivata   dall'uso
integrato di fonti rinnovabili, alla gestione razionale delle risorse
e  all'abbattimento  dei  consumi  dell'energia   e   delle   risorse
ambientali.